Modello Nomina Docente Di Sostegno Esami Di Stato; In merito alla partecipazione degli insegnanti di sostegno agli Esami di Stato per il secondo grado della scuola secondaria di secondo grado in qualità di commissari esterni, vi è una norma controversa che spesso viene disattesa e che contribuisce a creare un generale livello di confusione. In merito alla partecipazione degli insegnanti di sostegno agli Esami di Stato per il secondo grado della scuola secondaria di secondo grado in qualità di commissari esterni, vi è una norma controversa che spesso viene disattesa e che contribuisce a creare un generale livello di confusione.
L’assunzione del docente di sostegno come assistente dello studente con disabilità in fase di riesame è interamente a discrezione della commissione, che valuterà il candidato il giorno del suo insediamento. Hai il diritto di candidarti per le posizioni di presidente o commissario esterno, ma per farlo è subordinato al soddisfacimento di una serie di requisiti in anticipo. L’assistente insegnante ha il potenziale per essere nominato dal consiglio di classe come commissario interno.
Promozione dei candidati alle cariche di professore assistente e commissario interno Quando il Consiglio di classe si riunisce per selezionare gli steward interni, ha anche la facoltà di selezionare l’insegnante di supporto tra gli steward.
Le Circolari Esami di Stato così recitano: «Tra i docenti che possono essere designati commissari interni rientrano i docenti di sostegno che siano in possesso della specifica qualifica e che, prima di svolgere l’attività di sostegno, si trovassero in una delle condizioni indicate dall’art. 5 del DM 17 gennaio 2007, n. 6.”
Di seguito le condizioni che sono specificate nell’articolo
c.2. Gli insegnanti che attualmente lavorano in istituti statali per l’istruzione secondaria superiore, hanno rapporti di lavoro a tempo indeterminato, hanno maturato almeno dieci anni di servizio a tempo indeterminato e hanno ricoperto la carica di dirigente scolastico per almeno un anno negli ultimi tre anni, compreso l’attuale anno;
c.3. Gli insegnanti che attualmente lavorano negli istituti statali di istruzione secondaria superiore, hanno rapporti di lavoro a tempo indeterminato, hanno maturato almeno dieci anni di servizio a tempo indeterminato e hanno ricoperto per almeno un anno negli ultimi tre anni un incarico di collaboratore del dirigente scolastico, compreso l’anno in corso;
c.4. Istruttori che lavorano in strutture di istruzione post-secondaria statali, titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, che abbiano maturato almeno dieci anni di servizio a tempo indeterminato e che siano in possesso di titolo di studio di almeno quattro anni o superiore;
c.5. Insegnanti che lavorano negli istituti statali per l’istruzione post-secondaria che hanno rapporti di lavoro a tempo indeterminato e hanno prestato almeno 10 anni di servizio a tempo indeterminato;
Pertanto, affinché il docente di sostegno possa partecipare agli Esami di Stato in qualità di commissario interno, è necessario che abbia lavorato in tale veste per un minimo di dieci anni.
Infatti, molto frequentemente i Consigli di classe decidono di non nominare il collaboratore del commissario interno, ma docenti di altre discipline, indicando nell’atto di presentazione dell’allievo che il Consiglio di classe predispone la richiesta allo studente entro il 15 maggio di ogni anno scolastico. Questo è un evento abbastanza comune. commissione d’esame al fine di garantire la presenza dell’istruttore di supporto durante gli esami.
Gli studenti con disabilità hanno diritto a sostenere l’esame di stato, di cui all’articolo 24 (Esame dei candidati con disabilità), comma 1 della citata ordinanza, è precisato:
“Secondo quanto previsto dall’articolo 3, gli studenti portatori di handicap possono partecipare all’esame finale di stato che si tiene al termine del secondo ciclo della scuola. spetta al consiglio di classe decidere la natura degli accertamenti da amministrare, compreso se avranno valore equivalente o non equivalente».
Anche se lo sosterranno a parità di prove, è ovvio che agli studenti con disabilità che sostengono l’esame verrà rilasciata la certificazione finale del secondo ciclo di istruzione. Questo vale anche per quegli studenti che sostengono l’esame con prove equivalenti. Il completamento delle prove equivalenti non sarà menzionato sul diploma finale se si verifica questo scenario.
La commissione ha la facoltà di programmare
Il candidato con disabilità per un diverso periodo di tempo affinché possa completare le prove scritte. Nella maggior parte dei casi, i tempi più lunghi necessari per lo svolgimento delle prove scritte non possono comportare un numero di giorni superiore a quanto previsto dal calendario delle prove.
Le griglie di valutazione per le prove scritte e la griglia di valutazione per l’esame orale si trovano nell’allegato A. Le sottocommissioni sono responsabili di apportare eventuali adeguamenti necessari all’EIP utilizzando tali griglie.
Risultati degli esami, dove sono di valore simile, servono a decidere se uno studente può passare o meno al terzo e ultimo titolo di studio del secondo ciclo di istruzione. Non vi è alcuna indicazione nel diploma finale che il candidato abbia superato con successo gli esami corrispondenti.
Gli studenti con disabilità si trovano in una posizione diversa rispetto agli altri studenti. Se la sottocommissione ha predisposto per loro esami non equivalenti sulla base della delibera del consiglio di classe di cui al comma 1, oppure se non partecipano agli esami o se non sostengono una o più prove, allora viene rilasciato il certificato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del D.Lgs. n. lgs. 62/2017.
Solo il certificato contiene informazioni sulla prestazione dello studente nelle prove non equivalenti; tali informazioni non sono riportate nelle schede di istituto o nella parte riservata del registro elettronico, entrambi accessibili a tutti gli studenti iscritti alla classe di riferimento.
Restano in vigore le norme relative alla necessità per il Consiglio di classe di produrre per la Commissione la Relazione del 15 maggio sullo stato di formazione della classe e sui criteri per gli esami dei bambini con disabilità.
A questo proposito, però, è importante tenere presente che il nome dello studente con disabilità non può essere riportato nella copia di questo verbale che deve essere pubblicato nell’albo della scuola, e che sulle lavagne appese fino al termine delle prove d’esame, accanto al nome dello studente con disabilità, nessuno può riportare annotazione o indicazione o asterisco con riferimento ad una nota a piè di pagina (che invece è richiesta per la pagella), in cui riferimento è fatto alla circostanza del
Al riguardo, è importante tenere presente che anche gli studenti iscritti ad un corso differenziato sono tenuti a sostenere l’esame sulla base di tale programma, e che hanno diritto, a conclusione dello stesso, di ricevere un attestato con la certificazione dei crediti formativi, il cui modello è stato inviato con CM n. 125/2001. Questo è qualcosa che dovrebbe essere tenuto a mente.
Tuttavia, va notato che la modalità mortifica in primo luogo la professionalità dell’insegnante e il diritto di famiglia, che deve sperare nella valutazione positiva della commissione. È importante notare che, sin dalla prima introduzione di questa normativa, le commissioni si sono sempre mostrate sensibili a questo problema e non hanno mai posto ostacoli a tale nomina.
È possibile che la commissione scelga di nominare un docente diverso da quello che ha condiviso la comproprietà della classe durante l’anno accademico precedente; tuttavia, questa scelta non è molto frequente. Quando sono presenti più insegnanti che hanno lavorato con lo stesso studente durante l’anno scolastico, è più comune che solo uno di loro venga selezionato per la posizione.