congedo per nascita figlio



congedo per nascita figlio Entro e non oltre il quinto mese di vita del minore, il padre lavoratore, compreso il padre adottivo o affidatario, può usufruire del congedo obbligatorio e facoltativo previsto dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 in alternativa al congedo di maternità della madre.
La legge di bilancio 2022 ha stabilizzato i congedi di entrambi i padri, quindi i padri che sono lavoratori dipendenti possono usufruirne a partire dal 2021 in caso di nascita, adozione, affidamento o collocamento temporaneo di un minore, nonché nel caso della morte perinatale di un bambino.
Le disposizioni che stabilizzano il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo sono state abrogate dal D.Lgs. 105/2022, consentendo di usufruire del congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del D.Lgs. 151/2010 a partire dalla sua entrata in vigore (messaggio 4 agosto 2022, n. 3066).
Lo scopo di questo congedo di paternità obbligatorio di dieci giorni (istituito dall’articolo 27-bis del Testo Unico della Maternità/Paternità, D.Lgs. 151/2001) è quello di aiutare uomini e donne a condividere più equamente le responsabilità di cura e di aiutare padri e figli a formare un legame forte fin dall’inizio.
I padri dipendenti, compresi i padri adottivi e affidatari, hanno ora accesso a due nuove tipologie di congedo grazie all’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012, n. 92: un congedo obbligatorio (un giorno) da utilizzare in occasione di un parto, e un congedo facoltativo (due giorni), previo accordo con la madre.
Per gli anni 2013-2015 la misura è stata attuata per legge in via sperimentale, e poi per il 2016, è stata prorogata dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (con due giorni di congedo obbligatorio), ed infine, è stata inserita nella Legge di Bilancio per l’anno 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), art. 1 – Paragrafo 354 nell’ambito dell’esercizio 2017.
Secondo questa legge più recente, i padri hanno diritto a prendere due giorni di congedo non retribuito nel 2017 e quattro giorni nel 2018, che devono essere utilizzati entro cinque mesi dalla nascita del loro bambino.
Il padre lavoratore ha diritto al 100% della retribuzione per ogni giorno in cui è tenuto a fruire di un congedo non retribuito (Circolare INPS n. 40 del 14 marzo 2013). Vengono applicate le disposizioni sul congedo di paternità degli articoli. Articoli 29 e 30 del decreto 26 marzo 2001, n. 151:
Un messaggio per tutti i futuri padri là fuori. Il 13 agosto 2022, il governo ha iniziato a richiedere ai padri di prendersi una pausa. Una definizione, per favore. Che i lavoratori sia del settore pubblico che di quello privato hanno diritto a dieci giorni di congedo retribuito alla nascita o all’adozione di un figlio. Secondo il sito dell’INPS, il congedo di 10 giorni è “finalizzato a una più equa ripartizione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e a una precoce instaurazione del legame tra padre e figlio” (articolo 27-bis del Testo Unico della Maternità/Paternità, D.Lgs. 151/2001). Le nascite, le adozioni e le assegnazioni di eventi che si verificano dopo il 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105) sono soggette alle nuove regole.
Da due mesi prima della data presunta di nascita fino a cinque mesi dopo il parto (o dal ricongiungimento famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali o da assegnazione temporanea o collocamento), il padre lavoratore può usufruire dei dieci giorni di congedo continuativi o divisi per giorni (ma non divisi per ore). Il permesso è applicabile anche durante il congedo di maternità di una madre lavoratrice o in caso di morte di un feto morto o di un neonato durante il primo anno di vita.
Il futuro padre o padre a carico deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro “con almeno cinque giorni di anticipo, ove possibile in relazione all’evento del parto, sulla base della data presunta di nascita, ferme restando le condizioni più favorevoli previste dal contratto collettivo di lavoro”, come indicato sul portale INPS.
In una nota del 4 agosto, l’INPS ha dettagliato le nuove disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 2022. Una delle nuove caratteristiche è il congedo di paternità per i papà che lavorano in tutte le professioni, non solo nell’istruzione.
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I padri lavoratori hanno diritto a un congedo compreso tra due mesi prima della data presunta di nascita e cinque mesi dopo la nascita, per un totale di dieci giorni lavorativi (non suddividebili per ore e utilizzabili anche su base non continuativa).

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Anche se il bambino muore durante la gravidanza o poco dopo la nascita, il congedo può ancora essere preso e utilizzato entro lo stesso lasso di tempo.