agevolazioni prima casa under 36

agevolazioni prima casa under 36 Il decreto legge n. 73/2021 (noto anche come decreto “Sostegni bis”) ha introdotto nuove agevolazioni fiscali sulle imposte indirette per l’acquisto di una “prima casa” per favorire l’indipendenza abitativa dei giovani di età inferiore ai 36 anni.



Le disposizioni di atti datati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 sono ammissibili per questi sconti. In realtà, la scadenza del 30 giugno 2022 stabilita dal decreto “Sostegni bis” è stata prorogata di sei mesi dalla legge di bilancio 2022. I sussidi “prima casa under 36” sono prorogati di un altro anno nella legge di bilancio 2023.
Una nuova servitù per l’acquisto della prima casa è stata messa a disposizione dal Decreto Sostegni bis, che esonera i neoassunti di età inferiore ai 36 anni dal pagamento delle imposte di registro, mutuo e catastale se il loro reddito annuo non supera i 40 mila euro (sulla base di un valore ISEE di situazione economica equivalente). Nella misura in cui l’IVA si applica a un acquisto, viene registrato un credito d’imposta pari all’IVA pagata. Mutui, prestiti per la costruzione e prestiti per la casa sono tutti esenti dall’imposta sostitutiva.
Tutti i contratti datati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 avranno diritto a questi sconti. Infatti, la legge di bilancio per il 2023 ha aggiunto un anno in più allo sconto offerto dal decreto “Sostegni bis”.
Per gli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro, il bonus prima casa under 36 è un pacchetto di misure fiscali (e non solo fiscali) in vigore dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2023 che li aiuteranno a diventare finanziariamente indipendenti attraverso la proprietà della casa. Quando si acquista una “prima casa”, non solo queste restrizioni sono poste sulla struttura primaria, ma anche su eventuali annessi (come garage o scantinati) che ne derivano. Tra questi, ad esempio, la riduzione degli ostacoli burocratici connessi alla richiesta del Fondo di garanzia e l’esonero dalle imposte ipotecarie e catastali.
Per cominciare, il cosiddetto Fondo di garanzia per la prima casa, che esiste dal 2013, è oggetto della nuova serie di concessioni del decreto Sostegni-bis. Tuttavia, il decreto allenta i requisiti per l’accesso al fondo rispetto alla normativa vigente (di cui parleremo di seguito). In pratica, la garanzia è quella attraverso la quale lo Stato rischia l’80% del prezzo iniziale di acquisto della casa.
Ai fini delle tradizionali agevolazioni “prima casa”, oltre ai requisiti stabiliti dal Decreto Sostegni-bis, vanno considerati gli altri requisiti fondamentali ai fini della determinazione dell’ammissibilità al bonus prima casa under 36.
Anche la posizione della proprietà è un prerequisito essenziale. Infatti, l’acquirente deve acquistare una casa all’interno dello stesso comune in cui risiede per poter beneficiare degli incentivi. In alternativa, se l’acquirente risiede attualmente in un comune diverso, deve trasferirsi nel comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto della nuova casa; Il trasferimento si considera avvenuto nel momento in cui l’interessato presenta la dichiarazione di trasferimento.
Inoltre, se si desidera richiedere le prestazioni per la prima volta per il proprietario di una casa, è necessario certificare di:
diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un’altra casa nel territorio del comune in cui si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato, da solo o congiuntamente con il coniuge; Diritti di proprietà, uso, usufrutto, uso e nuda proprietà su un altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo dello stesso programma di sussidi “first hom” in qualsiasi parte del paese, congiuntamente o esclusivamente.
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A partire dal 1° gennaio 2016, invece, le agevolazioni fiscali sono disponibili anche per il contribuente che già possiede un immobile acquistato con i benefici prima casa, purché il contribuente venda l’immobile precedente entro un anno dal nuovo acquisto.