agevolazioni prima casa Al momento dell’acquisto di una residenza principale, in genere si applicano le seguenti esenzioni:
La tua futura casa rientrerà in una delle seguenti categorie catastali: A/2 (abitazioni di tipo civile), A/3 (abitazioni economiche), A/4 (abitazioni popolari), A/5 (abitazioni ultrapopolari), A/6 (abitazioni di tipo rurale), A/7 (case in villette) o A/11 (grattacieli) (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi). Tuttavia, il credito d’imposta per il primo acquirente di casa non può essere utilizzato per acquistare un’abitazione nelle categorie catastali A/1 (case padronali), A/8 (ville) o A/9 (castelli e palazzi di eminenti meriti artistici e storici).
Una serie di condizioni devono essere soddisfatte prima che un acquirente possa acquistare un edificio: la proprietà deve essere situata all’interno della giurisdizione in cui l’acquirente risiede attualmente o prevede di aprire un negozio; L’acquirente deve possedere determinati requisiti (non essere proprietario di un altro immobile nello stesso comune e non essere proprietario su tutto il territorio nazionale di immobili, diritti d’uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa). Dal 1° gennaio 2016, se l’acquirente possiede già una casa acquistata utilizzando i vantaggi e se tale casa viene venduta entro un anno dal nuovo acquisto, l’acquirente riceverà nuovamente i benefici fiscali.
Le agevolazioni “prima casa” comprendono un’imposta di registro proporzionale del 2% (anziché del 9%), un’imposta ipotecaria fissa di 50 euro e un’imposta catastale fissa di 50 euro se il venditore è un privato o un’azienda esente da IVA. Le agevolazioni “prima casa” possono essere utilizzate per pagare le seguenti imposte al momento dell’acquisto di un immobile da una società in cui la vendita è soggetta a IVA: IVA del 4% (anziché del 10%), imposta fissa di registro di 200 euro, imposta ipotecaria fissa di 200 euro e imposta catastale fissa di 200 euro.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 23 del 2011, il principio di assorbimento previsto nella riforma della fiscalità degli atti di trasferimento immobiliare elimina la necessità dell’imposta di bollo e delle imposte ipotecarie.
Si segnala nell’introduzione che l’esame delle concessioni prima casa applicabili nel caso di atti di cessione di beni immobili soggetti ad IVA, nel caso di atti liberi per successione “mortis causa” e donazione, e nel caso di locazione immobiliare residenziale, sarà approfondito in un secondo momento.
Non essendo più valido il riferimento alle caratteristiche individuate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, come previsto dal precedente articolo 1, quinta frase, della Tariffa, prima parte, allegato al TUR, applicabile fino al 31 dicembre 2013, l’applicabilità delle prestazioni prima casa è collegata, ai fini dell’imposta di registro, alla categoria catastale in cui l’immobile è classificato o classificabile, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.
Case di tipo signorile (cat. A/1), abitazioni in ville (cat. A/8), e castelli e palazzi di eccezionale valore artistico e storico (cat.
L’acquisto di un immobile adiacente ad altra abitazione già acquistato dallo stesso soggetto che gode delle agevolazioni ‘prima casa’, purché tale acquisto sia destinato a costituire un’unica unità abitativa con quest’ultima, beneficia anche dei suddetti benefici, purché ricorrano i presupposti.
Agevolazioni prima casa, sospesi i termini per il cambio di residenza e la vendita https://t.co/GgCwKKqZoz
— Corriere della Sera (@Corriere) February 21, 2022
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Gli immobili risultanti dal consolidamento di unità immobiliari acquisite mediante concessioni devono essere iscritti nelle categorie catastali da A/2 a A/7, che possono beneficiare della concessione, con esclusione quindi delle categorie A/1, A/8 e A/9;